MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Prot. n. 23907 Roma, 7 settembre 2012
OGGETTO:Ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 7, DL 9 febbraio 2012, n. 5
Si trasmette in allegato la circolare n. 7/12 del 20 luglio 2012 (prot. n. DFP 29981), del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di pari oggetto. Restano invece escluse dall’ambito di applicazione della citata norma le patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, le CQC e le patenti per le quali, ancorché ricomprese nelle categorie da AM a BE, l’accertamento dei requisiti dell’idoneità psicofisica alla guida sia, a qualunque titolo, demandato alla competenza di una commissione medica locale nonché, infine, quelle per le quali, per lo stesso accertamento, debba procedersi ai sensi dell’articolo 119, comma 2-bis, CdS. La presente circolare abroga la precedente circolare n. 6193 del 5 marzo 2012. IL DIRETTORE GENERALE |